Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI (1) GU n. C 94 del 15. 4. 1985. (2) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 180 del 7. 7. 1984, pag. 1.
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