Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 355/77 è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 13 mag 1985
1) all'articolo 21 è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia le domande di contributo del Fondo presentate alla Commissione nel periodo 1o maggio 1983 - 30 aprile 1984 possono essere riportate due volte. »;
2) all'articolo 24, paragrafo 5, la prima data del 31 dicembre 1984 è sostituita da quella del 1o maggio 1985.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1247:oj#art-1