Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 355/77 è modificato nel modo seguente:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 355/77 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 13 mag 1985
1) all'articolo 21 è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia le domande di contributo del Fondo presentate alla Commissione nel periodo 1o maggio 1983 - 30 aprile 1984 possono essere riportate due volte. »; 2) all'articolo 24, paragrafo 5, la prima data del 31 dicembre 1984 è sostituita da quella del 1o maggio 1985.
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