Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 22 luglio 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1985. Per il Consiglio Il Presidente F.M. PANDOLFI (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.
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