Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 apr 1985
Per il periodo dal 29 aprile al 5 maggio 1985, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all', lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 117,15 ECU per tonnellata. Tale prezzo si riferisce a un prodotto: - avente un tenore d'umidità dell'11 %, - avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.
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