Art. 2
In vigore dal 10 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.
Storico versioni
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