Art. 3
In vigore dal 2 apr 1985
Per il periodo dal 15 al 28 aprile 1985, le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono:
- 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78;
- 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:932:oj#art-3