Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 apr 1985
Per il periodo dal 15 al 28 aprile 1985, le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono: - 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78; - 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento.
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