Art. 1
In vigore dal 2 apr 1985
Per il periodo dal 15 al 28 aprile 1985, l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione, previsto all' del regolamento (CEE) n. 1117/78, è fissato a 8,41 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all', lettere b) e c), del medesimo regolamento.
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