Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica al tabacco del raccolto 1985 e dei raccolti successivi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 27. (3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1. (4) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
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