Art. 5

Art. 5

In vigore dal 1 apr 1985
1. Sono imputabili al Fondo, sezione orientamento, le spese seguenti sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui all': a) per quanto riguarda le operazioni di ristrutturazione ai sensi dell', paragrafo 4, entro una superficie globale di 20 000 ha, gli aiuti concessi sotto forma di: - aiuto per ettaro inteso a contribuire ai costi effettivi dei lavori di ristrutturazione; l'importo dell'aiuto, qui di seguito denominato « aiuto alla ristrutturazione » non può superare: - 2 500 ECU per ettaro se la ristrutturazione si attua con estirpazione dei vigneti, preparazione del terreno e reimpianto, - 1 250 ECU per ettaro se la ristrutturazione si attua con sovrinnesto; - premio complementare pluriennale e decrescente, versato agli imprenditori agricoli a titolo principale per compensare le perdite di reddito derivanti dalla ristrutturazione; il premio, qui di seguito denominato « premio complementare », è concesso per quattro anni al massimo e il suo importo complessivo è compreso tra 1 000 e 2 000 ECU per ettaro di vigneto reimpiantato, o tra 650 e 1 300 ECU per ettaro di vigneto sovrinnestato, in base all'età e alla resa del vigneto estirpato o sovrinnestato. Le rese articolate di cui si deve tener conto per la concessione dell'importo minimo e massimo del premio complementare sono comprese tra 15 e 80 ettolitri di vino per ettaro. Il premio complementare può essere maggiorato di: - 300 ECU per ettaro in caso di ristrutturazione in gruppo; - 500 ECU per ettaro in caso di ristrutturazione collettiva; - 700 ECU per ettaro in caso di ristrutturazione collettiva attuata nel quadro di una ricomposizione comunale, a condizione che il numero delle particelle venga ridotto almeno della metà. Queste maggiorazioni sono concesse solo in caso di ristrutturazione con estirpazione; b) per quanto riguarda le operazioni integrative ai sensi dell', paragrafo 5, gli aiuti di 1 500 ECU per ettaro di vigneto ristrutturato concessi quando le operazioni di miglioramento fondiario comprendono misure di drenaggio e di protezione del suolo contro l'erosione o quando tali operazioni riguardano lavori inerenti alla ricomposizione, ad esempio livellamento, sistemazione di scarpate e fossi, strade d'accesso ed altri lavori resi necessari dalla ricomposizione. Gli aiuti concernenti l'assistenza tecnica necessaria per attuare la ristrutturazione del vigneto oggetto dell'azione comune, sono limitati al 5 % dei costi totali. 2. Il Fondo rimborsa al governo ellenico il 50 % delle spese imputabili entro i limiti fissati al paragrafo 1.
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