Art. 10

Art. 10

In vigore dal 1 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 1o aprile 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI (1) GU n. C 76 del 22. 3. 1985, pag. 2. (2) Parere reso il 15 marzo 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 27 marzo 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27. (5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 53. (6) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8. (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 3. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4. (5) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 356 del 20. 12. 1983, pag. 18. (7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (8) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
Storico versioni

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