Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1o aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28. (6) GU n. L 91 del 30. 3. 1985, pag. 59.
Storico versioni

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