Art. 1 · Il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 26 mar 1985
« 5. A decorrere dal 1o gennaio 1985 il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, decide il quadro finanziario quinquennale relativo ai contributi finanziari che possono essere posti a carico del Fondo, sezione orientamento. La parte di tale quadro finanziario riguardante gli stanziamenti destinati a coprire spese che non risultano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati in virtù del medesimo va considerata una programmazione pluriennale a valore indicativo. L'importo esatto degli stanziamenti da iscrivere viene stabilito annualmente mediante la procedura di bilancio in base al volume delle spese da finanziare come azioni comuni e misure speciali nel corso dell'anno preso in considerazione. L'importo del quadro finanziario quinquennale può essere maggiorato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, per le azioni comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Se il Consiglio non fissa un nuovo quadro finanziario prima della scadenza del periodo quinquennale in corso, il quadro finanziario valido per il periodo in corso, eventualmente maggiorato in virtù del comma precedente, è prorogato per il periodo successivo ».
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