Art. 2
In vigore dal 26 mar 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 325 del 22. 11. 1983. pag. 8.
(3) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 31.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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