Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 5/85 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 5/85 è modificato come segue:

In vigore dal 26 mar 1985
1) il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: « 1. Le sole attività di pesca che le navi immatricolate nelle isole Faeroeer sono autorizzate ad effettuare sino al 31 dicembre 1985, nella zona di pesca degli Stati membri di 200 miglia, al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°00'N sono quelle per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici ed i quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento. »; 2) il testo dell', paragrafo 3, è sostituito dal seguente: « 3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato. »; 3) all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La pesca nelle acque di cui all', e sulla base dei contingenti fissati in detto articolo, è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza. 2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi: a) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VI a (a nord del 56°30'N), VII e, f e h, dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord del 56°30'N), del suro nelle divisioni CIEM IV, VI a (a nord del 56°30'N), VII e, f e h e dell'aringa, nella divisione CIEM VI a (a nord del 56°30'N); 4 per la pesca dell'aringa nella divisione III a N (Skagerrak); b) 12 per la pesca del merluzzo norvegese nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord del 56°30' N) e dell'ammodite lanceolato nella divisione CIEM IV; c) 20 per la pesca della molva e del brosmio nella divisione CIEM VI b; tuttavia, il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10; d) 16 per la pesca della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a (a nord del 56°30' N), e VI b; e) 16 per la pesca del melù nella divisione CIEM VI (ad ovest del 12°O) e nella divisione CIEM VI a (a nord del 56°30'N) e VI b; f) 3 per la pesca dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 Ps. »; 4) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: « Articolo 6 La pesca nello Skagerrak, nei limiti dei contingenti di cui all', è soggetta alle seguenti condizioni: 1. è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano; 2. è proibito l'impiego della rete a strascico e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica. »; 5) gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.
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