Art. 6

Art. 6

In vigore dal 21 mar 1985
1. I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1). Tuttavia, l', paragrafo 4, di detto regolamento non si applica per la determinazione delle durate dell'ammasso quale è specificata all', paragrafo 1. 2. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso previsto dal contratto.
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