Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 1. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20. (6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21. (7) GU n. L 228 del 25. 8. 1984, pag. 6. (8) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
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