Art. 3
In vigore dal 21 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 1.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21.
(7) GU n. L 228 del 25. 8. 1984, pag. 6.
(8) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
Storico versioni
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