Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 90 dell'1o. 4. 1984, pag. 35. (3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:447:oj#art-3