Art. 1
All'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/83 è aggiunto il seguente testo:
In vigore dal 21 feb 1985
« Tuttavia, gli Stati membri possono esimere il distillatore dalla presentazione di tale copia o di tale riepilogo a condizione che egli comunichi all'organismo d'intervento l'elenco nominativo dei produttori che gli hanno consegnato sottoprodotti e i quantitativi di alcole ottenuti per ciascuno di essi a titolo della distillazione in questione, debitamente vistato dall'organismo di controllo competente per l'archiviazione dei documenti di accompagnamento relativi alle consegne effettuate; ». Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 15.
(4) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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