Art. 9
In vigore dal 18 feb 1985
Con effetto al 1o luglio 1984, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all' del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1) sono fissati a 7 526, 12 417 e 16 932 FB.
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