Art. 9

Art. 9

In vigore dal 18 feb 1985
Con effetto al 1o luglio 1984, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all' del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1) sono fissati a 7 526, 12 417 e 16 932 FB.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:420:oj#art-9