Art. 6

Art. 6

In vigore dal 18 feb 1985
1. Con effetto al 1o maggio 1984, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue: Iugoslavia 154,9 Israele 818,5 Turchia 128,0 Egitto 311,0 Brasile 264,7 (1) 2. Con effetto al 16 maggio 1984, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue: Grecia 118,4 Varese 109,8 (1) Portogallo 96,9 Cile 173,8 Venezuela 187,7 3. Con effetto al 1o luglio 1984, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue: Belgio 100,0 Danimarca 116,9 Germania 108,5 Francia 102,9 Grecia 96,0 Irlanda 95,1 Italia (tranne Varese) 98,8 Varese 101,7 (1) Lussemburgo 100,0 Paesi Bassi 104,0 Regno Unito 95,0 Spagna 101,0 Portogallo 81,7 Svizzera 140,1 Iugoslavia 99,2 Stati Uniti d'America (tranne New-York) 187,3 New-York 202,8 Canada 156,7 Giappone 203,8 Turchia 81,2 Austria 120,6 Venezuela 84,9 Brasile 86,2 (1) Australia 161,1 Tailandia 195,7 India 150,0 Algeria 158,7 (1) Cile 156,0 Marocco 111,6 Siria 154,4 Tunisia 118,4 Egitto 326,4 Giordania 212,2 Libano 151,6 (1) Israele 170,7 4. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:420:oj#art-6