Art. 11

Art. 11

In vigore dal 18 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. (1) Cifre provvisorie. (2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1. (1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.
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