Art. 10
In vigore dal 18 feb 1985
Con effetto al 1o luglio 1984, agli importi indicati all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (2) si applica il coefficiente di 2,692794.
Con effetto al 1o luglio 1984, agli importi indicati all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente di 1,132395 per le persone alle quali si applica l' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.
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