Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13. (3) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 72. (4) GU n. L 341 del 3. 12. 1982, pag. 8.
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