Art. 2
In vigore dal 18 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
(3) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 72.
(4) GU n. L 341 del 3. 12. 1982, pag. 8.
Storico versioni
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