Art. 1
Il testo dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1031/78 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 18 feb 1985
« 9. Il tasso del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1 è di 20 ECU per tonnellata ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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