Art. 6

Art. 6

In vigore dal 13 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17. (5) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1. (6) GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 31. (7) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1. (8) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23. (9) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 28.
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