Art. 6
In vigore dal 13 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.
(5) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 31.
(7) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(8) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23.
(9) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 28.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:371:oj#art-6