Art. 3 · 1. L'importo della cauzione prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

Art. 3

1. L'importo della cauzione prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

In vigore dal 13 feb 1985
- 140 ECU/100 kg per le carni di cui all', paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino, - 290 ECU/100 kg per le carni di cui all', paragrafo 1, quarto e quinto trattino. 2. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2173/79, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata qualora sia fornita la prova prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76. 3. La prova è fornita entro il termine previsto dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:371:oj#art-3