Art. 2
In vigore dal 11 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 febbraio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. GORIA
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 275 del 18. 10. 1984, pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:357:oj#art-2