Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, le disposizioni dell', punto 3 si applicano ai certificati emessi a partire dal 1o dicembre 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1985. Per la Commissione Il Presidente Jacques DELORS (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. l 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20. (4) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.
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