Art. 1
L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1760/83 è modificato come segue:
In vigore dal 31 gen 1985
1. Il testo del paragrafo 1, primo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente:
« - per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, dei cereali, del riso e delle uova fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello del rilascio, e ».
2. Il testo del paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente;
« - gli otto mesi successivi a quello del rilascio del titolo nel caso dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, dei cereali e del riso, e ».
3. Al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c);
« c) per quanto riguarda il frumento duro, il titolo è valido sino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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