Art. 1
Il testo dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 29 gen 1985
« 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente accordo, s'intende per "ECU" la somma dei seguenti importi:
0,719 marchi tedeschi,
0,0878 lire sterline,
1,31 franchi francesi,
140 lire italiane,
0,256 fiorini olandesi,
3,71 franchi belgi,
0,14 franchi lussemburghesi,
0,219 corone danesi,
0,00871 sterline irlandesi,
1,15 dracme greche.
Il valore dell'ECU in una moneta qualsiasi è pari alla somma del controvalore in tale moneta degli importi in divise indicati nel comma precedente. ».
Storico versioni
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