Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 238 del 13. 8. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 332 del 20. 12. 1984, pag. 79.
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