Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 gen 1985
1. Le autorità responsabili per la Groenlandia prendono tutte le misure necessarie per la conservazione, la gestione razionale delle riserve e la regolamentazione della pesca nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, esse mettono in applicazione a tal fine misure conformi a quelle vigenti il giorno precedente. 2. Le navi da pesca della Comunità, che esercitano le loro attività nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca, si conformano alle misure di conservazione, alle altre modalità e condizioni, nonché a tutte le regole e normative che disciplinano le attività di pesca in questa zona, quali sono previste al paragrafo 1. 3. Le autorità responsabili per la Groenlandia notificano anticipatamente e in tempo utile tutte le nuove misure, modalità, regole o normative. 4. Le disposizioni adottate in applicazione del presente articolo, nonché i controlli effettuati per garantire l'osservanza, tengono conto della necessità di non compromettere le possibilità di pesca convenute.
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