Art. 7

Art. 7

In vigore dal 25 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39. (3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 3. (5) GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 26. (6) GU n. L 19 del 23. 1. 1985, pag. 7. (7) GU n. L 69 del 15. 3. 1983, pag. 5.
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