Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 ott 1983
1 . In base alle domande di cui all ' , paragrafo 1 , ed entro un mese al massimo dalla loro ricezione , la Commissione decide di effettuare i versamenti complementari in conformità dell ' , paragrafo 2 , lettera a ) , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 . Gli importi di tali versamenti sono determinati in modo da assicurare la copertura delle spese che i servizi e organismi possano essere chiamati ad affrontare sino al termine del trimestre indicato all ' , paragrafo 2 , lettera b ) , secondo trattino . 2 . I versamenti decisi in applicazione del paragrafo 1 sono effettuati dalla Commissione entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data della decisione presa .
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