Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ott 1983
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Cina verso il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data. 2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1o gennaio 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
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