Art. 2
In vigore dal 28 ott 1983
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Romania verso la Francia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2651/83 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.
2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2651/83 dalla Romania verso la Francia continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Romania verso la Francia a decorrere dal 1o gennaio 1983 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1983. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Romania verso la Françia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2651/83.
Storico versioni
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