Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984. Esso si applica alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione che sono state registrate a decorrere da tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 1.
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