Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente G. MORAITIS (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10. (3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 284 del 7. 10. 1982, pag. 3.
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