Art. 2
In vigore dal 26 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MORAITIS
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
(3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 284 del 7. 10. 1982, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:3009:oj#art-2