Art. 1
In vigore dal 26 ott 1983
1. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (CEE) n. 2194/81 è sostituito dal testo seguente:
« Tuttavia, qualora la situazione del mercato lo renda necessario, può essere autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, la proroga dell'ammasso di alcuni quantitativi nel corso della campagna successiva, tranne per i prodotti del raccolto 1981 per i quali può essere decisa una proroga eccedente tale periodo ».
2. Il testo dell'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2194/81 è sostituito dal testo seguente;
« Esso è applicabile nel corso delle campagne di commercializzazione 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:3009:oj#art-1