Art. 1
In vigore dal 24 ott 1983
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , il dazio della tariffa doganale comune per le barbabietole da insalata della sottovoce ex 07.01 G IV della tariffa doganale comune , originarie di Cipro , è sospeso all ' 8,5 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 1 500 tonnellate .
Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall ' atto di adesione del 1979 e dal protocollo all ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro , a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità .
2 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente , lo Stato membro interessato procede , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno , nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente .
3 . I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale .
Storico versioni
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