Art. 7
In vigore dal 24 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Storico versioni
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