Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente G. ARSENIS (1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2. (2) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2. DECISIONE N. 1/83 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE del 17 ottobre 1983 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972, visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, chiamato qui di seguito « protocollo », in particolare l'articolo 25, considerando che gli importi equivalenti all'unità di conto europea in alcune monete nazionali validi il 1o ottobre 1982 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1o ottobre 1980; che il cambiamento automatico della data di riferimento previsto dalla decisione n. 1/81 del Consiglio di associazione causerebbe, al momento della conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in unità di conto europee, DECIDE:
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