Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 1983
1. Dal 1o novembre 1983 al 31 ottobre 1984 è aperto un contingente tariffario comunitario di 50 000 ettolitri per i seguenti prodotti originari della Tunisia: 1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 22.05 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): C. altri: - vini con le seguenti denominazioni di origine: coteaux de Tebourba, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno // // 2. Nei limiti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente. Nei limiti di questo contingente tariffario la Repubblica ellenica applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 1080/83 (1). 3. Sono ammessi al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 i vini prodotti a partire dalla raccolta 1977. 4. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco di riferimento. I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario a condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79. 5. All'importazione, ciascuno di questi vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità tunisine, conformemente al modello allegato al presente regolamento, e nel quale deve essere attestato, nella rubrica n. 16, che i vini in oggetto sono prodotti a partire dalla raccolta 1977.
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