Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48. (3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77. (4) GU n. L 236 del 28. 8. 1983, pag. 12. (5) GU n. L 250 del 10. 9. 1983, pag. 10. (6) GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 38.
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