Art. 4
In vigore dal 19 ott 1983
1. La Comunità partecipa all'azione nei limiti degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio generale delle Comunità europee. Il finanziamento comunitario dell'azione è valutato a 60 milioni di ECU ed è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
2. All'azione si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. Su richiesta dell'Italia, possono essere concessi anticipi.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2969:oj#art-4