Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 ott 1983
1. Il finanziamento comunitario di cui all', paragrafo 1, può intervenire solo nell'ambito di un programma che deve essere presentato dal governo italiano ed approvato dalla Commissione. 2. Il programma indica tutti gli elementi necessari alla sua valutazione, in particolare l'importo e la durata del contributo di cui all'. 3. Su richiesta della Commissione il governo italiano fornisce gli elementi addizionali di valutazione nell'ambito dei dati di cui al paragrafo 2. 4. La Commissione decide dell'approvazione del programma secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, della direttiva 72/159/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE (5).
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