Art. 7
In vigore dal 19 ott 1983
1. Il Fondo può concedere anticipi in base alle quote annue dei lavori pubblici di cui all', paragrafo 2, lettera c), che devono essere eseguiti nel quadro di un programma specifico.
2. Gli anticipi non possono superare l'80 % del contributo comunitario alle spese previste di una quota annua dei lavori pubblici di cui al paragrafo 1.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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