Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Una prima parte di 2 800 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , salvo l ' , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 ammontano per gli Stati membri a : ( in tonnellate ) Benelux * 446 * Danimarca * 1 * Germania * 776 * Grecia * 5 * Francia * 815 * Irlanda * 1 * Italia * 242 * Regno Unito * 514 * 2 . La secondo parte , di 150 tonnellate , costituisce la riserva .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:3059:oj#art-2