Art. 2
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Una prima parte di 2 800 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , salvo l ' , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 ammontano per gli Stati membri a :
( in tonnellate )
Benelux * 446 *
Danimarca * 1 *
Germania * 776 *
Grecia * 5 *
Francia * 815 *
Irlanda * 1 *
Italia * 242 *
Regno Unito * 514 *
2 . La secondo parte , di 150 tonnellate , costituisce la riserva .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:3059:oj#art-2