Art. 2
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Una prima parte di 17 650 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , salvo l ' , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , ammontano per gli Stati membri a :
( in tonnelatte )
Benelux * 806 *
Danimarca * 2 *
Germania * 10 671 *
Grecia * 110 *
Francia * 1 200 *
Irlanda * 2 *
Italia * 2 600 *
Regno Unito * 2 259 *
3 . La seconda parte , di 900 tonnellate , costituisce la riserva .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:3058:oj#art-2