Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Una prima parte di 17 650 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , salvo l ' , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , ammontano per gli Stati membri a : ( in tonnelatte ) Benelux * 806 * Danimarca * 2 * Germania * 10 671 * Grecia * 110 * Francia * 1 200 * Irlanda * 2 * Italia * 2 600 * Regno Unito * 2 259 * 3 . La seconda parte , di 900 tonnellate , costituisce la riserva .
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