Art. 8

Art. 8

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate a norma dell ' renda possibile , senza discontinuità , le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario . 2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva . 3 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissioni in libera pratica .
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